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La direttiva 2010/45/Ue in materia di fatturazione ha introdotto la fattura semplificata per operazioni di importo fino a 100 euro, che potrà essere emesse in un documento contenente un numero ridotto di informazioni rispetto a quelle ordinarie.
Diventa obbligatorio indicare la partita Iva del cessionario o del committente, in precedenza previsto solo per le fatture in reverse charge o per quelle nei confronti di operatori comunitari, o il codice fiscale nel caso di un soggetto privato e nel caso l’operazione non sia soggetta a IVA, occorre precisare se l’operazione è non imponibile, non soggetta, esente o sottoposta a regime speciale. Inoltre le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi debitori dell’imposta in altro Stato membro, vanno completate con l’indicazione “inversione contabile”, oppure “reverse charge” per agevolare il cliente estero e occorre riportare la dicitura “Iva per cassa” per le operazioni regolate dall’articolo 32-bis del decreto legge 83/2012.
La “fattura semplificata”, disciplinata dal nuovo articolo 21-bis, è utilizzabile, come già accennato, solo quando il corrispettivo totale (Iva compresa) non supera 100 euro e consente di omettere i dati del cliente, del quale basterà riportare il numero di partita Iva o il codice fiscale, se è stabilito in Italia, o l’identificativo Iva per i comunitari. Anche la descrizione dell’operazione potrà essere più sintetica e potrà riportare il corrispettivo totale (Iva compresa) e l’aliquota per lo scorporo, anziché imponibile e imposta. Stesse regole per le note di variazione, ossia le “fatture rettificative” che dovranno contenere l’indicazione della fattura rettificata e le indicazioni oggetto di modifica.
Nella fattura semplificata dovranno quindi essere esposti la data di emissione; il numero progressivo che la identifichi univocamente, i dati identificativi del cedente/prestatore, dell’eventuale rappresentante fiscale o stabile organizzazione, compreso il numero di partita Iva e i dati identificativi del cessionario/committente, dell’eventuale rappresentate fiscale o stabile organizzazione. In alternativa, se si tratta di soggetti stabiliti nel territorio dello stato, può essere indicato il numero di partita Iva o, se si tratta di privati, il codice fiscale, mentre se si tratta di soggetti passivi stabiliti in altri paesi dell’Ue è sufficiente indicare il numero identificativo Iva. Dovranno esservi descritti i beni ceduti e i servizi resi, si dovrà indicare il corrispettivo complessivo e l’imposta incorporata (o i dati che permettono di calcolarla. Ad esempio per una fattura di importo pari a 90 euro Iva compresa, sarà sufficiente indicare nel documento la dicitura “totale 90 euro compresa Iva 21%). Nel caso delle note di variazione si dovrà indicare il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
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Ad animare il rientro dalla pausa natalizia è stato il recepimento di una direttiva europea (2010/45/UE) che modifica il tradizionale sistema di fatturazione, con lo scopo di ostacolare la frode fiscale e di agevolare lo scambio di comunicazioni all’interno dell’Unione. Ciò che non era chiaro, nelle nuove disposizioni, riguardava soprattutto la modalità di numerazione che chiedeva un’univocità delle fatture che non pareva garantita dal sistema finora utilizzato.
Si proponevano due scelte.
La numerazione progressiva all’infinito senza l’azzeramento all’inizio di un nuovo anno, soluzione nel concreto difficilmente gestibile soprattuto per i soggetti che emettono un numero molto elevato di fatture.
La numerazione composta dal classico numero progressivo, soggetto ad azzeramento al termine dell’anno solare, e dal riferimento all’anno solare di emissione della fattura. Adottando questa soluzione la numerazione avrebbe la seguente forma: 1/2013, 2/2013… fino al termine dell’anno 2013 per poi ricominciare nell’anno successivo con la numerazione 1/2014, 2/2014…
Di facile comprensione sono le problematiche sorte nei primi giorni dell’anno, per le aziende in attesa di comprendere le disposizioni dell’Agenzie delle Entrate da cui dipendevano gli aggiornamenti dei programmi di fatturazione utilizzati.
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